L.R. 28.3.2002

Indietro
 

Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3

 Scarica in formato pdf

“Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania "

.........omissis .........

Articolo 21

Agenzia regionale per la mobilità sostenibile

E’ istituita l’Agenzia campana per la mobilità sostenibile, denominata ACaM, ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica.

Articolo 22

Funzioni dell’ACaM

All’ACaM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali nelle seguenti materie:

  1. gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema
    dei trasporti mediante il Centro studi;
  2. gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione
    e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
  3. gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione
    e, ove richiesto, degli Enti Locali;
  4. stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
  5. controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto
    della parità e dell’uguaglianza di trattamento degli utenti;
  6. definizione e gestione della politica tariffaria.

2. L’ACaM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi, del sistema di informazione alla clientela, e predispone una relazione annuale sull’andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all’Assessorato ai Trasporti ed alla Commissione consiliare competente.

3. Per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli alt ri propri compiti istituzionali, gli Enti locali trasmettono all’Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l’Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all’accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall’Agenzia sono trasmessi alle Organizzazioni Sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le Organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

Articolo 23

Organi

1. Sono organi dell’ACaM il Direttore generale, il Collegio dei revisori.

Articolo 24

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale dell’ACaM è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta Regionale; resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore. L’incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore ai Trasporti, previa deliberazione di Giunta Regionale, può revocare l’incarico del Direttore generale.

3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale.

4. Il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:

  1. adozione del regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, che disciplina
    il funzionamento dell’agenzia e ne specifica le funzioni;
  2. direzione della struttura;
  3. predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  4. gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo,
    gestione del patrimonio e del personale;
  5. verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;
  6. redazione di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti,
    da inviare alla Giunta regionale;
  7. stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
  8. cura delle relazioni sindacali.

5. Al Direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.

Articolo 25

Collegio dei revisori

1. Presso l’ACaM è istituito il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente del Consiglio Regionale. Il collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo Collegio.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ACaM ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti della agenzia.

4. La Giunta regionale determina l’indennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi e supplenti, all’atto della nomina del collegio stesso.

5. Ai componenti del collegio si applicano, in materia di revoca incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli artt. 4, 9 e 12 della legge regionale n. 17/96.

6. La nomina del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso

Articolo 26

Controllo

1. Le funzioni di controllo sull’ACaM sono esercitate dalla Giunta regionale; sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

  1. il bilancio di previsione annuale e poliennale;
  2. gli impegni di spesa poliennale;
  3. il conto consuntivo;
  4. il programma annuale di attività;
  5. il regolamento;
  6. la dotazione organica;
  7. la relazione annuale sull’attività svolta.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari permanenti corredati del parere del collegio dei revisori.

3. Gli atti non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell’albo della sede dell’ACaM.

4. Nei casi di inadempienza sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

Articolo 27

Funzionamento e organico

1. Il Direttore generale entro 60 giorni dalla sua nomina redige e propone il regolamento dell’ACaM;

2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e disciplina il funzionamento dell’ACaM ed in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l’organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzi